Marco Cappato e il dj Fabio, ora tocca alla Corte Costituzionale
Finalmente riposa in pace Fabiano Antoniani, il DJ Fabo, paralizzato e cieco da circa tre anni il quale, dopo disperate richieste di essere lasciato morire, ha dovuto recarsi in Svizzera dove ha trovato la struttura che ha posto fine alle sue sofferenze.
Per fare questo ha dovuto trovare, insieme ai familiari e alla fidanzata Valeria Imbrogno, una persona disponibile ad accompagnarlo sapendo che avrebbe rischiato i rigori del codice penale, come è stato.
Il Cireneo che ha accettato il ruolo di accompagnatore, Marco Cappato è una figura di spicco del Partito Radicale e dell’Associazione Luca Coscioni, che si batte per una legge che legalizzi l’eutanasia e consenta di decidere quando e come farla; Cappato, pure sapendo a cosa sarebbe andato incontro, ha accettato la richiesta, e non solo per motivi umanitari: era conscio che la Magistratura italiana avrebbe potuto indagarlo e rinviare a giudizio, com’è avvenuto, sebbene gli stessi P.M., Tiziana Siciliano e Sara Arduini, ne avessero chiesto il proscioglimento o, in subordine, il rinvio alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio, previsto dall’articolo 580 del codice penale.
Ma il suo comportamento avrebbe potuto muovere le acque e indurre almeno i giudici a pronunce propedeutiche ad una legge che regoli anche questa delicata e controversa materia.
Nel mio precedente articolo del 12 febbraio, dal titolo “Quel difficile fine vita”, ho parlato della nuova legge che regola le D.A.T., le disposizioni anticipate di trattamento, che ciascuno di noi può sottoscrivere per decidere del suo fine vita qualora dovesse venire colpito da una malattia incurabile, e questa legge, in vigore dal 31 gennaio scorso, è già stata applicata in Sardegna.
Ma, “a latere”, per il caso del DJ Fabo, rimaneva il problema posto proprio dall’art. 580 del codice penale, che contempla il reato di “Istigazione al suicidio” il quale prevede che <<Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni>>.
Vi è, pertanto, il duplice aspetto del delitto: fare pressione affinché l’altro si suicidi, e rafforzare l’altrui convinzione.
Sul primo aspetto gli stessi PM scagionarono Cappato, riconoscendo che nessuna pressione aveva esercitato sul DJ Fabo; rimaneva da valutare se, essendosi prestato ad accompagnarlo in Svizzera, avesse commesso il delitto di rafforzare il proposito del suicidio.
A mio parere anche per questa seconda ipotesi Cappato non avrebbe dovuto essere rinviato a giudizio essendo palese che non ha in alcun modo rafforzato la volontà del DJ a suicidarsi: era notorio e documentato che il poveretto per oltre due anni avesse implorato di poter porre fine alla sua vita, cosa che avrebbe fatto se autonomamente avesse avuto quel minimo di mobilità per staccare le macchine alle quali era collegato; né Marco Cappato ne ha agevolato la esecuzione, limitandosi al ruolo di accompagnatore; ma se si configurasse una tale sua responsabilità, non si vede per quale motivo non sia stata estesa anche alla madre ed alla fidanzata di Fabo che pure l’hanno accompagnato e assistito fino alla fine.
Probabilmente è proprio alla luce di tali considerazioni che era stato chiesto il non rinvio a giudizio per Cappato, ma questa strada avrebbe lasciato la questione di fondo irrisolta e probabilmente, da tale punto di vista, è stata positiva la decisione del rinvio a giudizio che avrebbe dovuto costringere la Corte a pronunciarsi.
Ma i Giudici, si direbbe salomonicamente, hanno evidentemente ravvisato profili di incostituzionalità e hanno rinviato la questione alla Corte Costituzionale.
Cosa dirà la Consulta è da vedere e l’interesse per la vicenda rimane vivo, in quanto, qualunque sarà la sua pronuncia, si apriranno scenari nuovi e imprevedibili.
Infatti, qualora la Consulta si pronunciasse per la incostituzionalità dell’articolo del codice, la questione non sarebbe risolta in quanto dovrebbe essere poi il Parlamento a sanarla con un nuovo testo; frattanto, cosa ne sarebbe dell’imputato Cappato? Rimarrebbe imputato fino alla modifica dell’articolo? E come potrebbe successivamente essere giudicato sulla base del nuovo testo se è una norma di legge non può avere effetto retroattivo?
Un commento finale sembra d’obbligo: se per l’articolo 2 della Costituzione, quello sui diritti inviolabili dell’uomo, e per gli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo è riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire, è logica conseguenza e che le azioni che pregiudichino tale sua la libertà costituiscano offesa alla volontà individuale. In soccorso di tale tesi viene anche l’art. 32 della nostra Costituzione che prevede la libertà per l’ammalato di rifiutare qualsiasi trattamento farmacologico, il che implicitamente può significare anche il volersi lasciar morire.
Una vicenda quindi che, al dì là degli aspetti umani, intriga anche dal punto di vista giuridico e i cui sviluppi vanno seguiti con grande attenzione.