scritto da Nino Maiorino - 16 Gennaio 2018 09:43

POTPOURRI Canone Rai… indicazioni per l’uso

foto Angelo Tortorella

E’ recentemente tornato in discussione l’odiato canone Rai, il cui pagamento, dopo decenni di evasione, il Premier Renzi  fece inserire nelle bollette elettriche, salvo poi, quale segretario del PD, a invocarne la soppressione; cosa che ha fatto inalberare i suoi nemici che hanno obiettato: ma come prima l’ha fatto pagare poi vuole abolirlo?

Su questa polemica mi sono già espresso in un recente “pot-pourri”, per cui non è di questo che intendo parlare, ma piuttosto riepilogare la normativa alla luce delle diverse situazioni esistenti.

IL TELEVISORE SI E’ ROTTO E HO DECISO DI NON RICOMPRARLO: DEVO ANCORA PAGARE IL CANONE RAI?

Chi è in queste condizioni può essere esonerato dal pagamento purché invii all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio, una autocertificazione; se l’autocertificazione viene inviata oltre il 31 gennaio, l’esenzione vale solo per il secondo semestre dell’anno in corso. L’autocertificazione può essere spedita per posta, allegando anche la copia del documento di identità alla raccomandata “aperta”, all’indirizzo Agenzie delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 19121 Torino.

In alternativa alla raccomandata, l’autocertificazione può essere trasmessa via e.mail, ma per posta certificata, il che complica non poco la situazione; per cui chi vuole avvalersi di questa procedura ma non ha la posta elettronica certificata deve rivolgersi a un CAF, a un Commercialista o a un Consulente del lavoro.

Attenzione: l’autocertificazione è annuale e per tale motivo, se persiste anche l’anno successivo la stessa situazione, occorre rifarla.

ESONERO PER GLI ANZIANI

Chi ha compiuto 75 anni può chiedere l’esonero se convive con altre persone, diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio, purché la somma del reddito proprio, unito a quello del coniuge, non superi euro 6173,00 annui lordi (per il 2018 vengono rilevati i redditi del 2017).

Chi possiede tali requisiti può essere esonerato dal pagamento del canone Rai, consegnando all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile, la richiesta di esenzione, o inviandola per raccomandata aperta, unitamente alla copia del documento di identità, all’indirizzo Agenzie delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 19121 Torino.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI ESENZIONE

L’esenzione deve essere richiesta con un specifico modulo da scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate, nel quale bisogna accedere nella sezione “Strumenti”, poi “Modelli”, poi “Domande/Istanze”: in tale pagina si trova il modello dell’autocertificazione che va sotto il nome di “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”.

CHI VIVE IN AFFITTO

Paga il canone Rai chi usufruisce materialmente del televisore, quindi anche l’inquilino se ha l’utenza elettrica intestata: in tal caso il canone Rai lo troverà in bolletta.

Se però il contratto dell’energia elettrica è intestato al proprietario dell’abitazione, l’inquilino dovrà pagare il canone Rai tramite mod. F24, indicando il codice tributo “TVNA”, se nuovo abbonamento, oppure “TVRI” in caso di rinnovo.

GUARDO LA TV COL P.C.

Se in casa non c’è apparecchio TV non deve essere pagato il canone Rai. Infatti lo stesso deve essere pagato solo se in casa c’è il televisore, e non si paga su ogni altro dispositivo che non ha il sintonizzatore per decodificare il segnale digitale terrestre, come pc, smartphone e tablet.

CERTIFICAZIONE ON.LINE

Chi non ha il televisore può inviare l’autocertificazione on.line tramite l’applicazione web “Fisconline” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate “www.agenziaentrate.gov.it”, oppure attraverso un intermediario abilitato (Caf, Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.).

In alternativa può inviare la l’autocertificazione utilizzando la P.E.C., purché l’autocertificazione venga firmata con firma digitale e trasmessa all’indirizzo “cp22.sat@postacertificata.rai.it”.

DUE ABITAZIONI

Chi ha due case con due differenti contratti di fornitura elettrica intestate alla stessa persona non deve fare nulla in quanto su una sola delle due bollette verrà inserito il canone Rai. Quindi, ad esempio, se ha un televisore nella casa di montagna, non deve pagare un doppio canone e l’unico canone verrà inserito nel contratto della casa di città (o viceversa).

ANZIANO IN CASA DI RIPOSO

Se l’anziano è intestatario di bolletta elettrica per la sua casa e nella stessa c’è il televisore, deve pagare il canone Rai anche se è in una casa di riposo.

Se invece nella sua abitazione non ha il televisore pure avendo il contratto di energia elettrica, non deve pagare alcun canone, purché faccia l’autocertificazione dichiarando di non possedere alcun televisore.

Tutto ciò è chiaramente indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su numerosi altri siti, compresi quelli delle Associazioni dei consumatori.

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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