L’armonizzazione contabile costituisce un processo di riforma della contabilità pubblica previsto dall’art. 2 della legge n. 196/2009, finalizzato a rendere i bilanci di tutte le Amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili mediante operazioni poste in essere con le stesse modalità e gli stessi parametri contabili in una prospettiva di informazione e di trasparenza ricollegato alla realizzazione del coordinamento della finanza pubblica ed alla verifica dell’osservanza delle norme comunitarie e del federalismo fiscale previsto dalla legge n.42/2009.
La difformità dei dati dei diversi ordinamenti contabili vigenti per le Amministrazioni pubbliche, ha determinato l’esigenza di armonizzare i bilanci pubblici e la necessità di sottoporre a profonda revisione i principi della finanza pubblica; in quest’ottica tutti gli enti territoriali si devono uniformare ai principi del DLgs n.118/2011 ( principio della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato).
La tematica dell’armonizzazione delle regole contabili e degli schemi di bilancio è stata ulteriormente integrata e modificata in seguito all’emanazione del DLgs n. 126/2014, in quanto il legislatore ha inteso realizzare l’operazione verità dei conti pubblici, offrendo un’occasione irripetibile alla Pubblica Amministrazione per rendere trasparenti e leggibili i bilanci degli enti territoriali, anche nell’ottica del consolidamento e del coordinamento della finanza pubblica.
La portata innovativa del DLgs n. 118/2011 e dal successivo Decreto legislativo n. 126/2014, hanno in comune l’obiettivo di operare un maggiore collegamento tra il principio di competenza finanziaria (inerente la sfera previsionale) ed il principio di cassa, al fine di realizzare concretezza e completezza del bilancio mediante una programmazione di interventi realmente conseguibili con preventiva ed effettiva individuazione delle relative risorse.
Un aspetto rilevante della predetta riforma, sembra ravvisabile proprio nella nuova configurazione assunta dal fattore tempo, in quanto tale elemento ha assunto un ruolo fondamentale rispetto al passato, in virtù del fatto che la programmazione del bilancio preventivo sarà su base triennale con imputazione alla scadenza dei pagamenti, con impossibilità di utilizzare i residui al di fuori di limiti temporali di riferimento, stabilendo l’obbligo del riaccertamento per competenza (con la trascrizione nel bilancio) e non per cassa, consentendone cosi la lettura; nel contempo, questo riassetto precluderà l’eventuale ricorso ai residui attivi, relativi a crediti oramai inesigibili, volto a limitare disavanzi di bilancio.
Il Decreto legislativo n. 126/2014, inoltre, ha ribadito la riconfigurazione del ruolo del dirigente del Servizio finanziario, ricollegandosi a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2013 di conversione in legge del d. l. n. 174 del 2012, nel senso che la valutazione dell’impatto della spesa sul bilancio dovrà essere effettuata da ogni responsabile del singolo Servizio dell’Ente e non in via esclusiva dal dirigente del servizio finanziario, realizzandosi in tal modo una compartecipazione dell’intera dirigenza alla spending review ed alla sana e corretta gestione finanziaria.
La necessità di un’attenta e rigorosa gestione finanziaria dovrà costituire l’obiettivo primario in ambito pubblicistico, in quanto il nuovo corso politico- economico ha operato già da alcuni anni una radicale inversione di tendenza, sancendo il definitivo tramonto della finanza derivata dallo Stato a favore delle Regioni e degli Enti locali: in futuro assisteremo in modo sempre più accentuato al fenomeno del trasferimento erariale da parte di Regioni ed Enti locali nei confronti dell’Amministrazione centrale e l’Amministrazione periferica dovrà necessariamente organizzare uffici e servizi individuando in via autonoma al suo interno od eventualmente in sede comunitaria , le risorse necessarie per il funzionamento e lo sviluppo della collettività di riferimento.
Dall’esame complessivo della normativa emerge un ulteriore e rilevante profilo caratterizzante la nuova visione del bilancio, costituito dal concetto di sostenibilità della spesa per l’Ente correlato al principio di conservazione degli equilibri di bilancio, inserito in una norma di rango costituzionale (art. 97 Cost.), mirante a garantire l’osservanza degli indici finanziari concordati in sede comunitaria; in quest’ottica, assumerà un ruolo fondamentale la capacità di gestione e programmazione in ambito dirigenziale e, nel contempo, risulterà indispensabile un profondo senso di responsabilità e di equilibrio nella classe politica al fine di modulare strategie ed individuare obiettivi in coerenza con le potenzialità finanziarie dell’Amministrazione.
La collocazione del principio di equilibrio di bilancio in una norma costituzionale riguardante la Pubblica Amministrazione testimonia ancora una volta la profonda esigenza avvertita dal legislatore di osservare i vincoli di bilancio derivanti dal Fiscal compact e dai Trattati comunitari ed in questo delicato processo di monitoraggio, controllo e revisione della spesa ha inteso assegnare un ruolo fondamentale all’Amministrazione pubblica intesa in senso lato mediante il coinvolgimento di tutti i livelli gestionali. (foto Angelo Tortorella)
Angelo Borrelli
Coordinatore amministrativo
presso la Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti per la Campania