scritto da Luisa Franzese - 11 Novembre 2024 10:05

SCUOLA & DIRITTO Incomprimibilità del diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità anche rispetto alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione: inversione di tendenza

Una decisione controcorrente rispetto alle precedenti, che, basandosi sul concetto di “accomodamento ragionevole” previsto dalla Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha stabilito che, nel caso di specie, il costo dell’assistenza scolastica fosse “eccessivo e sproporzionato” rispetto alle disponibilità di cassa del Comune, tanto da autorizzarne il taglio

Clamorosa la sentenza n. 7089 del 12 agosto 2024, con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la riduzione delle ore per l’assistente all’autonomia e alla comunicazione da parte di un Comune nei confronti di un alunno con disabilità.

Una decisione controcorrente rispetto alle precedenti, che, basandosi sul concetto di “accomodamento ragionevole” previsto dalla Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha stabilito che, nel caso di specie, il costo dell’assistenza scolastica fosse “eccessivo e sproporzionato” rispetto alle disponibilità di cassa del Comune, tanto da autorizzarne il taglio.

Il Collegio si è basato su un’interpretazione letterale della norma, vale a dire dell’articolo 7 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 66 del 2017, che precisa come il piano educativo individualizzato (PEI) espliciti, inter alia “ le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, […] nonché […] la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5 bis dell’articolo 3” .

In sostanza, il PEI “veicola le proposte finali in punto di determinazione del numero di ore di sostegno e di risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.”Proposte e non assegnazioni definitive, che hanno indotto il Consiglio di Stato a ritenere che il PEI non fosse vincolante relativamente alla determinazione di dette misure, con la possibilità in capo all’amministrazione comunale di esercitare un apprezzamento discrezionale e, dunque, di effettuare un contemperamento tra il diritto delle persone con disabilità alle misure di inclusione scolastica, e i vincoli di finanza pubblica.

L’amministrazione comunale, in tal modo, non può apprestare misure che comportino oneri sproporzionati o eccessivi, che andrebbero a mettere a rischio la copertura finanziaria. Nell’interpretazione letterale effettuata dal Consiglio di Stato, non si comprendono le ragioni per cui alcun richiamo sia stato effettuato alla sentenza n. 275 del 2016, con cui la Corte Costituzionale ha chiarito che “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Laureata in Giurisprudenza, Avvocato,

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