C’è una tipologia di matrimonio, definito “d’urgenza”, che pochi conoscono.
Eppure lo prevede il nostro Codice civile all’art. 101, rubricato col titolo più comprensibile di “Matrimonio in imminente pericolo di vita”.
In questi giorni è venuto alla ribalta delle cronache a seguito della causa tra il Comune di Milano e una donna, che aveva appunto richiesto il matrimonio urgente in ragione delle critiche condizioni di salute del partner, che è deceduto prima della celebrazione delle nozze, circostanza che la ricorrente attribuisce al tardivo riscontro dell’amministrazione.
Il tribunale di Milano ha confermato la responsabilità dell’ente, che dovrà pagare alla donna un risarcimento del danno morale per 15.000 euro, ma deve ancora essere quantificato il danno patrimoniale, soprattutto nell’ottica della perduta pensione di reversibilità.
Ovviamente il Comune di Milano è pronto a opporsi alla sentenza, negando ogni responsabilità asserendo di aver risposto per tempo, seppur senza posta elettronica certificata, alla richiesta della ricorrente.
Si è, quindi, portato l’attenzione pubblica sul matrimonio d’urgenza, come è accaduto anche con le nozze di Michela Murgia a luglio 2023.
La scrittrice si è appunto affidata a questo istituto in occasione del peggioramento delle sue condizioni di salute, al fine di assicurare a sé e al compagno il godimento dei reciproci diritti riservati ai coniugi, morendo poi circa un mese dopo.
Non a tutti è però chiaro il funzionamento di questo tipo di matrimonio né, soprattutto, a che cosa serve; vediamo quindi cosa prevede il Codice civile.
L’art. 101 recita: “Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita”.
Un testo di ammirabile chiarezza, sul quale c’è poco da discutere.
Eppure sembra che non sia proprio così.
La normativa non parla esattamente di “matrimonio d’urgenza”, un’espressione che arriva dal parlare comune per sintetizzare in maniera efficace il concetto.
In particolare, l’articolo 101 del C.c. si intitola “Matrimonio in imminente pericolo di vita” e disciplina appunto il rito civile quando uno dei coniugi (eventualmente entrambi) rischierebbero di perdere la possibilità di sposarsi attenendo i tempi consueti, a causa delle critiche condizioni di salute.
Secondo la legge, in questi casi l’ufficiale di stato civile può celebrare le nozze senza pubblicazioni e senza assenso laddove previsto, a patto che gli sposi dichiarino l’assenza di impedimenti al matrimonio e comprovino il pericolo imminente di vita.
L’ufficiale di stato civile è infatti tenuto a dichiarare nell’atto di matrimonio le modalità con cui ha accertato la condizione.
Si tratta di matrimoni che in caso di ritardi potrebbero non essere celebrati, ledendo così i diritti della coppia.
Per questo motivo, quando viene appurata l’urgenza, il matrimonio viene celebrato rapidamente, lasciando eventuali opposizioni a un secondo momento.
Il matrimonio non può, però, essere celebrato in questo modo quando l’ufficiale di stato civile ha valide ragioni per ritenere vera l’esistenza di impedimenti legali alle nozze, che deve quanto meno accertare.
Concludiamo con un invito al Comune di Milano, in particolare al sindaco Sala, che riteniamo una persona per bene e ragionevole: quello di non opporsi alla sentenza del Tribunale secondo la quale la coppia aveva il diritto di celebrare urgentemente le nozze; e giacché il Tribunale lo ha già accertato, a quale scopo insistere tanto per procurare ulteriori danni alla povera sposa immediatamente vedova.
Speriamo che il Comune accolga il nostro invito.