Cava de’ Tirreni, il Tribunale di Nocera Inferiore condanna ludoteca per condotta discriminatoria nei riguardi di una minore affetta da sindrome di Down
A seguito di diverse udienze nella giornata del 28 marzo scorso, la Giudice pone in essere una limpida e lineare decisione con la quale ha dichiarato che questo tipo di condotte sono oggettivamente discriminatorie condannando la ludoteca ad un importante risarcimento del danno non patrimoniale
La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore della I° Sezione Civile del 28 marzo scorso pone fine ad un procedimento iniziato nell’estate del 2017 dopo un increscioso, ingiusto e grave fatto che ha interessato una minore M.C. affetta dall’anomalia cromosomica della sindrome di Down.
Si tratta della decisione a seguito di una condotta discriminatoria posta in essere da una ludoteca di Cava de’ Tirreni in danno di una bimba in ragione del diniego opposto alla minore di poter giocare insieme a tutti gli altri bambini semplicemente per la sua condizione di disabilità.
Per tale ragione i genitori ricorrevano in giudizio per vedersi riconoscere un risarcimento per il danno che la piccola aveva patito.
I genitori, assistiti dall’avvocato Giuseppe Zarrella presentavano quindi un ricorso ai sensi della legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
A seguito di diverse udienze nella giornata del 28 marzo scorso, la Giudice pone in essere una limpida e lineare decisione con la quale ha dichiarato che questo tipo di condotte sono oggettivamente discriminatorie condannando la ludoteca ad un importante risarcimento del danno non patrimoniale.
Il richiamo alla Convenzione di New York del 2006 e ad una copiosa Giurisprudenza di Legittimità cristallizzano importanti principi in materia di discriminazioni delle persone disabili. Tra i principi evidenziati emerge senza dubbio l’oggettività della condotta discriminatoria avulsa dall’elemento soggettivo e dalla rimproverabilità della condotta, essendo sufficiente per il configurarsi della discriminazione l’“aver impedito alla minore di trattenersi nella sala giochi”, condotta “aggravata anche dal fatto che il fratellino della minore aveva avuto la possibilità di accedere al servizio ingiustamente negato alla sorella”.