FISCO & IMPRESA Comunicazione titolare effettivo: a breve l’obbligo di comunicazione
A breve sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.
Il provvedimento rientra tra gli adempimenti antiriciclaggio a cui sono soggette le imprese e i professionisti. Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure,nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, lapossiede o controlla o ne è beneficiaria.
In pratica è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
– la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25%del capitale
– la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:
– il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
– l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione odirezione.
Saranno soggette all’obbligo le Società con personalità giuridica (srl, spa e altre). Sono escluse dall’obbligo le Snc, le sas e le società semplici e tutte le forme associative non dotate di personalità giuridica.
L’obbligo scatterà nel momento in cui sarà approvato il decreto attuativo e, da tale data, si avranno 60 giorni di tempo per provvedere.
La procedura sarà esclusivamente telematica attraverso la procedura “Comunica” messa a disposizione da Infocamere. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente e inviata da un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure.
La mancata comunicazione comporta una sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro. E’ quindi fondamentale che ogni legale rappresentante di Srl si premunisca della firma digitale e che conservi accuratamente le credenziali per poterla utilizzare, visto che non sarà possibile delegare terze persone all’invio.