Ora che le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2021 sono state predisposte e l’importo delle imposte da versare è stato liquidato, spunta una tegola d’agosto per i forfettari: infatti, secondo la risposta all’interpello numero 428 del 12 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il bollo addebitato ai clienti fa reddito.
La conseguenza è che le dichiarazioni sono da rifare per chi non ha considerato l’importo nella determinazione forfettaria del reddito, sia per l’anno d’imposta 2021, l’ultimo autoliquidato, sia per quelli precedenti. Addirittura ci può essere il rischio, raro ma possibile, che la rettifica del reddito con la maggiorazione dell’imposta di bollo, determini la fuoriuscita dal regime agevolato per superamento dei 65mila euro, l’attuale limite massimo di ricavi e compensi fissato per la permanenza/accesso nel regime.
L’interpello in questione riguardava l’assoggettabilità o meno a tassazione, nell’ambito del regime forfettario, dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai clienti. L’agenzia delle entrate sulla questione specifica che qualora vi sia il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista soggetto passivo dell’imposta, questa fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che il bollo risulta assimilato ai ricavi di cui all’articolo 1 comma 64 legge 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito, sebbene l’articolo 22 del dpr 642/1972 stabilisca che il pagamento del debito relativo all’imposta di bollo sia solidale tra il soggetto emittente la fattura ed il committente, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.
Il problema maggiore è che tale interpretazione dell’Agenzia delle Entrate arriva a dichiarazioni già predisposte e questo vuol dire che si dovrà procedere con un ricalcolo delle stesse e provvedere a versare eventualmente la maggiore imposta liquidata.