FISCO & IMPRESA Entra in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Secondo quanto stabilito dal D. Lgs n. 83/2022, entra definitivamente in vigore oggi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con gli ultimi interventi normativi, viene accantonato il vecchio sistema di allerta e vengono introdotti nuovi sistemi di alert che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata.
Con questo sistema diventa ancor più centrale per l’impresa il ruolo di strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget. Il terzo comma dell’art. 3 del Ccii stabilisce i parametri di riferimento in base ai quali scattano i segnali d’allarme. Il Governo ha approvato uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese nonché la codifica di tali segnali per prevenire la crisi d’azienda (articolo 13 del dlgs), aggiornati con cadenza triennale. In particolare, al verificarsi dei segnali d’allerta, bisognerà avviare il monitoraggio della situazione e prevenire una crisi d’impresa e attuare contro-misure:
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa,
adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede, inoltre, la definizione di adeguato assetto organizzativo con inevitabili conseguenze pratiche sia in termini di gestione dell’impresa sia di responsabilità.
Ogni imprenditore, anche individuale, dovrà implementare misure atte a rilevare per tempo un potenziale stato di crisi e adottare subito iniziative tali che la prevengano. Le imprese strutturate dovranno istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile.