Ci sono piombati addosso come fanno i fantasmi nei vecchi castelli, specialmente nelle ore serali o notturne, svolazzando nei saloni bui e a volte facendosi seguire da rumori di catene e sonagli vari.
Insomma ce li siamo trovati tra capo e collo senza sapere chi li abbia promossi, a cosa tendano, quali risultati pratici vogliono conseguire.
E’ vero che da qualche giorno su varie reti televisive nazionali gli “speaker” si affannano a spiegarli, o almeno tentano, attenendosi ai quesiti che sono stampati sulle cinque schede, già di per sé ostici.
Tutti sapevano che domenica 12 giugno gli elettori di numerosi Comuni italiani sarebbero stati chiamare ad eleggere nuovi Consigli Comunali e nuovi Sindaci, quasi nessuno sapeva che avrebbero dovuto pronunciarsi anche sui quesiti referendari (promossi dal Partito Radicale e dalla Lega, che continua ad essere forza di Governo e di opposizione), dichiarati ammissibili lo scorso 16 febbraio dalla Corte Costituzionale, ostici anche perché riguardano argomenti di giustizia che la maggioranza della popolazione stenta a comprende.
Tra l’altro è appena stata varata la travagliata “Riforma della Giustizia”, che l’attuale titolare del Dicastero, Marta Cartabia, ha ereditato dal suo predecessore, e ha dovuto celermente modificarla perché il M5S aveva assunto l’impegno con l’ex Ministro Alfonso Bonafede, grillino, di portarla a compimento.
A questo punto, per dare il nostro doveroso contributo, non solo di cronaca, ma specialmente di comprensione, ai nostri lettori, andiamo a vedere di cosa trattano i cinque Referendum, ovviamente abrogativi, nel senso che chiedono agli elettori di abrogare alcune norme già in vigore.
Preliminarmente è opportuno ricordare che il Referendum abrogativo è disciplinato dall’Art. 75 della Costituzione il quale stabilisce anche che, per la abrogazione di una norma, occorre la maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se viene raggiunta la maggioranza del 50% + 1 dei voti validamente espressi.
E veniamo ai quesiti referendari.
1 – Quesito referendario numero 1 – scheda rossa: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. (c.d. “legge Severino” dal nome dell’allora Ministro della Giustizia del Governo Monti).
Qualora prevalesse il sì, verrebbe meno l’automatismo determinando l’abrogazione del suddetto decreto: cessando il decadimento e/o l’automatica ineleggibilità, ritorna ad essere il giudice che, in caso di condanna, chiede l’applicazione o meno dell’interdizione dai pubblici uffici.
A nostro avviso è il Referendum più semplice perché la legge è nota e fu anche oggetto di aspre polemiche, a suo tempo, tra la Severino e diversi candidati politici, tra i quali anche il Governatore Vincenzo De Luca, eletto Presidente della Regione Campania.
2 – Quesito referendario numero 2 – scheda arancione: riguarda le misure cautelari nel corso delle indagini da parte della Procura della Repubblica su presunti colpevoli di reati di natura penale in presenza di analoghi reati per i quali gli stessi siano già stati condannati, e per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.
Il testo del quesito referendario è uno dei tanti esempi di burocratese legislativo, con richiami a leggi e decreti (in verità anche gli altri testi hanno analoga caratteristica) e qualora prevalesse il sì, si porrebbe un argine alla carcerazione preventiva, di cui in Italia si fa un largo uso (i promotori del referendum parlano di “abuso”) per giustificare l’arresto.
L’arresto preventivo è da sempre osteggiato dalla classe forense come una violazione dell’art. 27 della Costituzione (L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva).
Quesito referendario numero 3 – scheda gialla: riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati, e chiede la abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa durante la carriera dei Magistrati.
L’argomento è stato uno dei cavalli di battaglia dell’ex Premier Silvio Berlusconi, il quale, però, non è mai riuscito a spuntarla.
Il nostro sistema giudiziario si basa sulla separazione delle parti processuali. Al Pubblico Ministero, che rappresenta l’accusa, ovvero l’interesse dello Stato alla repressione dei reati, si contrappone la figura dell’avvocato che esercita la propria professione, dando attuazione al diritto di difesa, in ottemperanza del dettato costituzionale.
Tali parti processuali discutono dinanzi al giudice che è una figura super-partes.
Tuttavia, nel nostro attuale sistema accade che un Magistrato, dopo aver svolto funzioni investigative (cd. Magistratura requirente), possa passare ad esercitare la funzione di giudice terzo (cd. Magistratura giudicante).
Il testo del quesito referendario è costituito da 1072 parole, ed è un capolavoro di burocratese legislativo, di difficile interpretazione finanche per gli addetti ai lavori.
Qualora prevalesse il sì, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della propria carriera la funzione che vuole svolgere e che dovrà mantenere per tutta la durata professionale, senza possibilità di mutarla successivamente.
Quesito referendario numero 4 – scheda grigia: riguarda la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, e prevede la abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte, e l’abrogazione delle competenze afferenti i membri laici dei Consigli giudiziari: in parole semplici si tratta di una specie di esame e di giudizio sulla professionalità e competenza dei Magistrati, valutazioni che, allo stato, vengono compiute solamente dai magistrati che compongono i Consigli e non dai membri laici.
Qualora prevalesse il sì, anche avvocati e professori universitari verrebbero chiamati ad esprimersi sul giudizio nei confronti dei Magistrati, e verrebbe meno quel meccanismo di chiusura che ha indicato, a dire dei diversi promotori del referendum, nella Magistratura un organo autoreferenziale.
5 – Il quinto e ultimo quesito referendario – scheda verde: tende a modificare le modalità con cui si eleggono i membri del CSM.
Il CSM è l’organo di amministrazione della giurisdizione, di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari.
Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105).
Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo “status” dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio).
Provvede anche al reclutamento e alla gestione dell’attività dei magistrati onorari.
Ha, inoltre, competenza nel giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati: quest’ultima competenza gli è attribuita dalla legge n. 195 del 1958 che regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso.
Il CSM è costituito da membri di diritto e da membri elettivi.
I membri di diritto sono, oltre al Presidente della Repubblica (che lo presiede in virtù del dettato di cui agli artt. 87 e 104 della Costituzione), il primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale della Corte costituzionale.
I membri elettivi sono per due terzi eletti da tutti i magistrati di ogni ordine e grado e per un terzo sono eletti dal Parlamento, riunito in seduta comune, a maggioranza qualificata (almeno i due terzi dei votanti).
Il quesito referendario mira a modificare le modalità di elezione inerente la maggioranza togata.
I promotori del referendum puntano a depotenziare le correnti, mirando ad un CSM che sia il più possibile laico, non seguendo più logiche di interesse che vanno a discapito del merito e della delicata funzione che sono chiamati a svolgere i Magistrati.
Qualora prevalesse il sì verrebbe cancellata la raccolta di firme ripristinando la legge risalente al 1958, la quale attribuiva ai Magistrati nell’esercizio delle proprie funzioni di proporsi alle elezioni come membri del Consiglio Superiore della Magistratura mediante la semplice candidatura.
I promotori e i comitati per il sì ritengono che con questo Referendum si faccia tornare al centro del sistema giustizia la figura del Magistrato indipendente e scevro da ogni condizionamento di corrente o politico.