Una rapida panoramica sulla scadenza fiscale annuale
Si avvicina velocemente il periodo della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2021, l’adempimento fiscale più importante dell’anno.
Preliminarmente c’è da dire che la dichiarazione dei redditi deve essere fatta da persone fisiche e giuridiche i residenti in Italia, tramite specifici moduli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sui quali si dichiarano le somme percepite a qualsiasi titolo, le proprietà e ogni altro bene posseduto: i redditi di lavoro e di pensione, quelli di terreni e fabbricati, quelli di capitale (cioè derivanti da investimenti tassati), quelli di lavoro autonomo e di impresa, quelli diversi, cioè non classificati altrove.
Poi si dichiarano le imposte già pagate, per giungere, alla fine, al calcolo dell’imposta residua da pagare oppure di quella versata in più che dovrà essere rimborsata dal Fisco.
La dichiarazione dei redditi viene fatta su moduli differenti a seconda della natura del contribuente, persona fisica, società di persone, società di capitali o ente non commerciale.
Prima di tutto vediamo chi è tenuto a rendere la dichiarazione e chi è esonerato.
Chi deve presentarla – Sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti coloro che hanno percepito, nel periodo di imposta, redditi imponibili. Imprenditori e professionisti sono obbligati alla presentazione anche in assenza di redditi o in presenza di perdite. Soggiacciono inoltre a tale obbligo i soggetti dotati di capacità d’agire, come eredi, tutori, rappresentanti legali di minore e di soggetto incapace, per i redditi da questi ultimi percepiti.
Chi è esonerato – Sono esonerate tutte le persone (non imprenditori o professionisti) che non abbiano redditi tassabili o abbiano soltanto redditi tassati alla fonte (ad esempio, il pensionato o il lavoratore dipendente).
In particolare non sono tenuti a compilare la dichiarazione:
- i titolari di reddito dipendente percepito da un unico soggetto;
- i titolari di più redditi dipendenti, qualora il datore di lavoro abbia già provveduto al conguaglio fiscale;
- i titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione in possesso della abitazione principale (con relative pertinenze) o di altri fabbricati non locati;
- i titolari di redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio, BOT o altri titoli pubblici);
- i titolari di redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, di invalidità, pensioni privilegiate a militari di leva, ecc.).
L’esonero compete inoltre in presenza dei seguenti limiti di reddito:
- terreni e/o fabbricati fino ad € 500;
- lavoro dipendente o assimilato, con altre tipologie di reddito, fino ad € 8.000;
- pensione, con altre tipologie di reddito, fino ad € 8.000;
- pensione, con terreni fino ad € 185,92 ed abitazione principale (con relative pertinenze), fino ad € 7.750;
- altri redditi (ad esempio, redditi da lavoro occasionale), fino ad € 4.800;
- compensi da attività sportive dilettantistiche fino ad € 30.658,28.
Il modello 730 – E’ utilizzato, in alternativa al modello “redditi persone fisiche – ex modello Unico”, dai contribuenti che devono dichiarare soltanto i seguenti redditi:
- di pensione o di lavoro dipendente;
- di terreni e fabbricati;
- di capitale;
- soggetti a tassazione separata;
- diversi, per i quali non si è prevista la partita IVA.
A decorrere dal 2020 (redditi 2019), l’uso del modello 730 è esteso anche agli eredi di contribuenti deceduti.
Il modello 730 prevede l’esposizione dei redditi, suddivisi nei diversi quadri (analogamente al modello Unico), senza ulteriori conteggi. In questo caso, le imposte saranno direttamente calcolate dal soggetto che presenta la dichiarazione, solitamente un Centro di Assistenza fiscale o un intermediario fiscale abilitato (commercialista, consulente fiscale, ecc.).
Tale forma di dichiarazione consente un rapido recupero di imposte a credito, rimborsate direttamente dal datore di lavoro (o dall’ente che eroga la pensione).
E’ opportuno ricordare che, a differenza del modello Unico, il 730 può essere congiunto, e contenere i redditi di entrambi i coniugi.
Modalità di presentazione – La dichiarazione dei redditi deve essere presentata in via telematica direttamente dall’interessato, o attraverso il servizio offerto dagli intermediari fiscali (commercialisti e altri professionisti abilitati a fornire servizi tributari, centri di assistenza fiscali – CAF).
La scadenza della dichiarazione dei redditi è attualmente fissata al 30 novembre. E’ tuttavia considerata valida, ma sanzionata, se presentata in ritardo entro il 28 febbraio.
Le persone fisiche soggette all’IRPEF – Tutte le persone fisiche, residenti e non, in possesso di redditi prodotti in Italia, sono soggetti passivi dell’IRPEF, cioè tenuti al versamento del tributo, sia in proprio, sia in rappresentanza di altri soggetti o per obbligazione solidale nei confronti di terzi.
Per quanto concerne i redditi prodotti all’estero, è opportuno fare riferimento alle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dagli Stati membri per evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.
La tassazione dei non residenti – Sono tassati anche i redditi di soggetti non residenti, se prodotti in Italia. Si considerano tali:
- i redditi fondiari;
- quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa;
- di capitale corrisposti da soggetti residenti;
- di partecipazione in società residenti.
I soggetti non residenti non possono fruire integralmente delle riduzioni di imposta che derivano da oneri deducibili o detraibili. E’ tuttavia parificato il reddito di entrambi se quello prodotto in Italia è pari ad almeno il 75%.
Come si compila la dichiarazione dei redditi – La dichiarazione si compila indicando a ciascun quadro il reddito corrispondente.
La sommatoria degli stessi costituisce il reddito complessivo, dal quale devono essere sottratte le deduzioni spettanti.
Sommati tutti i redditi e sottratti gli oneri deducibili, si ottiene il reddito imponibile, sul quale si calcola l’imposta, secondo i seguenti attuali scaglioni di reddito in uso fino al 31.12.2021:
- fino a € 15.000: 23%
- oltre € 15.000 fino a € 28.000: 27%
- oltre € 28.000 fino a € 55.000: 38 %
- oltre € 55.000 fino a € 75.000: 41 %
- oltre € 75.000: 43 %.
A decorrere dal primo gennaio 2022 le aliquote sono così rimodulate:
- Fino a 15.000: 23%
- Oltre 15.000 fino a 28.000: 25%
- Oltre 28.000 fino a 50.000: 35%
- Oltre 50.000: 43%.
Il modello 730 precompilato – Nell’ottica di semplificare i rapporti fra Fisco e contribuenti, a decorrere dal 2015 dipendenti e pensionati possono dichiarare i propri redditi mediante il Mod. 730 precompilato. In esso sono evidenziati:
- i dati esposti nella precedente dichiarazione;
- i versamenti eseguiti;
- i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta (ad esempio, nella CU -ex CUD- rilasciata dal datore di lavoro o nelle certificazioni di ritenuta d’acconto);
- i dati trasmessi da altri soggetti, come banche, assicurazioni, enti di previdenza, ecc. (ad esempio, i contributi previdenziali versati, gli importi di bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica, oppure gli interessi passivi detraibili);
- le spese funebri sostenute presso esercenti l’attività di onoranze funebri (non, ad esempio, esborsi per oneri cimiteriali, ecc.);
- Le spese mediche e sanitarie sostenute.
L’inserimento di tali dati nel modello 730 precompilato è possibile grazie al flusso di informazioni pervenuto all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio Tessera sanitaria.
Come accedere al Mod. 730 precompilato – Considerata la riservatezza dei dati in esame, il Garante per la privacy ha adottato alcune misure di tutela: la fornitura di dati deve infatti avvenire su base volontaria e con il consenso informato del contribuente, il quale potrà richiederne la cancellazione.
L’obbligo ricade su iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, aziende sanitarie locali e ospedaliere, policlinici, istituti di ricovero, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture che erogano prestazioni di assistenza protesica e integrativa, strutture che erogano servizi sanitari specialistici (rientrano anche altri operatori sanitari, ad esempio gli iscritti all’albo degli psicologi, i fisioterapisti, i logopedisti, i dietisti).
Questi soggetti hanno pertanto l’obbligo di trasmettere spese e rimborsi di ciascun paziente in base alla tipologia di spesa, consentendo alla Agenzia delle Entrate di determinare gli importi detraibili.
La dichiarazione precompilata riguarda tutti i lavoratori e pensionati, per i quali il sostituto di imposta (il datore di lavoro, o l’ente che eroga la pensione) ha provveduto ad inviare all’Agenzia delle Entrate, come d’obbligo, la Certificazione Unica.
Per ricevere la dichiarazione precompilata, è inoltre necessario che il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi (modello dichiarazione PF o 730) relativa all’anno precedente.
Rimane comunque a carico del contribuente l’onere di verificare i dati inseriti, e di modificare eventuali dati non corretti o incompleti.
La dichiarazione precompilata è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere è necessario disporre di Spid, (per i titolari di partita IVA l’accesso è ancora consentito con le credenziali rilasciate dalla Agenzia delle Entrate), oppure rivolgersi ad un intermediario fiscale (CAF, commercialista, consulente fiscale, ecc.).
E’ inoltre possibile presentare direttamente, cioè senza l’intervento di un intermediario, il 730 precompilato congiunto.
Operativamente, i soggetti che intendano avvalersi di tale procedura dovranno accedere ciascuno alla propria area riservata (sul sito della Agenzia delle Entrate), e indicare nel modello precompilato il codice fiscale del coniuge ed il consenso alla presentazione congiunta. I dati del coniuge saranno pertanto trasferiti, senza possibilità di ulteriori modifiche, nel 730 del dichiarante.
Il 730 precompilato può essere visionato dal contribuente e accettato senza modifiche, oppure può essere integrato con dati che intervengono nella determinazione del reddito o dell’imposta, qualora il contribuente abbia interesse a modificare il 730 precompilato, inserendo oneri detraibili o deducibili effettivamente sostenuti, ma di cui l’Agenzia delle Entrate non conosce l’entità.
Occorre tuttavia tenere presente che il vantaggio di utilizzare tale strumento dichiarativo consiste nel fatto che la sua integrale accettazione da parte del contribuente esclude ogni ulteriore controllo formale: in sostanza, chi conferma quanto predisposto dal fisco non è soggetto, per quell’anno di imposta, ad ulteriori accertamenti.
Qualora invece il contribuente decidesse di presentare, anche senza integrazioni, il modello 730 avvalendosi di un professionista o di un centro di assistenza fiscale, questi sarà tenuto ad apporre il visto di conformità, rispondendo perciò, insieme al contribuente, del contenuto della dichiarazione e dell’esito del controllo formale.
E’ importante rilevare come il rimborso potrà subire, in presenza di elementi di incoerenza o di rimborsi superiori a € 4.000, un blocco dovuto a controlli preventivi, che ne ritarderanno l’erogazione.
Tali controlli vengono estesi anche sotto tale soglia al verificarsi di elementi di incoerenza nelle dichiarazioni dei redditi con esiti a rimborso.
Il modello Unico precompilato – I contribuenti possono scegliere, grazie ad una apposita applicazione messa a disposizione dalla Agenzia delle Entrate sul proprio sito, di presentare il modello dichiarazione persone fisiche precompilato, in alternativa al modello 730 e con la scadenza propria del modello Unico, cioè dal 2 maggio al 30 novembre.
Anche in questo caso, il contribuente può provvedere direttamente alla trasmissione della propria dichiarazione, oppure rivolgersi ad un intermediario fiscale.
La utilizzazione del modello Unico, anche non modificato, non consente tuttavia di fruire dei vantaggi previsti per il 730, ad esempio l’assenza di controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili inseriti, e il rimborso il mese successivo dell’Irpef versata in più.
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Per esperienza diretta dell’estensore di questo articolo, che da anni utilizza il Mod. 730 precompilato, le spese mediche e sanitarie in esso riportate non corrispondono mai a quella effettivamente sostenute.
E’ semplice comprenderne il motivo (non tutti i soggetti obbligati a trasmettere i flussi degli introiti lo fanno), fortunatamente i dati mancanti possono essere inseriti, ovviamente in presenza di idonea documentazione e, per le parcelle specialistiche, avendo cura di esibire anche gli scontrini dei pagamenti, che debbono obbligatoriamente essere eseguiti tramite carta di credito o carta bancomat.