FISCO & IMPRESA Obbligo fatturazione elettronica per il regime forfettario dal 1° luglio 2022
FISCO & IMPRESA Obbligo fatturazione elettronica per il regime forfettario dal 1° luglio 2022
Dal prossimo 1° luglio scatta l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche anche per le partite IVA che applicano il regime forfettario, oltre ai contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.
Le novità arrivano a margine dell’approvazione del decreto per l’attuazione del PNRR nel corso del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022, il quale contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno, e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco, tra le quali l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari e l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
La bozza del decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:
- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.
L’esonero dovrebbe in ogni caso continuare ad applicarsi ai titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario fino a 25.000 euro di ricavi e compensi. Una parte dei forfettari, quindi, potrebbe quindi continuare ad emettere fatture in modalità analogica.
In attesa del testo definitivo del decreto, tra le ulteriori novità previste dalla bozza c’è un periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni. Nello specifico, viene previsto che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al 30 settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo e non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.
Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.