L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la modulistica delle dichiarazioni dei redditi e istruzioni, il 15 gennaio 2021.Una prima novità riguarda la scadenza: rimane quella lunga, del 30 settembre 2021 -invece della “solita” a fine luglio.
Dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati il modello 730 precompilato, che conterrà le seguenti informazioni:i dati contenuti nella Certificazione Unica, gli oneri deducibili o detraibili e da quest’anno i bonus e gli incentivi erogati durante i mesi di emergenza. In particolare: il bonus vacanze, che si può richiedere entro il 31 dicembre 2020 ma utilizzare fino al 30 giugno 2021;il superbonus 110%, per i lavori di riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico;il bonus bici.
Inoltre, dal 1° luglio 2020 ailavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito.
Per quanto riguarda il superbonus 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.Dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Per la rottamazione di almeno due autovetture è previsto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.
Per famoso “bonus vacanze” se il credito d’imposta è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie, rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.